Sez. 3, Sentenza n. 8539 del 01/06/1995 Ud. (dep. 27/07/1995) Rv. 203529 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Mancanza della motivazione | Illogicità - Semplice indicazione della deposizione di un teste - Con rinvio "per relationem" al corrispondente atto processuale - Sufficienza - Giudice di legittimità - Passibilità di riscontrare l'atto - Limiti.
Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Mancanza della motivazione
In tema di valutazione del vizio di mancanza o illogicità della motivazione, deve ritenersi sufficiente, in relazione alle esigenze motivazionali, anche la semplice indicazione della deposizione di un teste, ritenuto evidentemente attendibile, sulla sussistenza di determinate circostanze di fatto con un rinvio "per relationem" al corrispondente atto processuale che può essere riscontrato dal giudice di legittimità al solo fine di accertare la congruenza del richiamo effettuato e della valutazione posta a base della decisione (pur se un simile modo di motivare la decisione dovrebbe essere evitato e comunque commisurato alla necessaria congruenza della motivazione risolvendosi, a volte, in un fattore di poca chiarezza e in un vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)