Sez. 6, Sentenza n. 39569 del 10/10/2002 Ud. (dep. 22/11/2002) Rv. 222958 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Semplice riproduzione di stralci di deposizioni testimoniali - Sufficienza - Esclusione.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE
Deve considerarsi priva di motivazione la sentenza di merito che, limitandosi a riprodurre stralci di alcune deposizioni testimoniali, affermi che alla stregua delle medesime sussistono gli estremi oggettivi e soggettivi del reato, omettendo il vaglio critico delle risultanze e l'illustrazione della ritenuta riconducibilità del fatto così ricostruito alla fattispecie criminosa contestata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)