Sez. 3, Sentenza n. 2813 del 29/06/1977 (Rv. 386434 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO UNICO CON PLURALITA DI PARTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO - NECESSITA - RECESSO SPONTANEO D'UNA PARTE DAL CONTRATTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO E DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO NEI SUOI CONFRONTI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO - ANCHE NEI SUOI CONFRONTI - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO UNICO CON PLURALITA DI PARTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO - NECESSITA - RECESSO SPONTANEO D'UNA PARTE DAL CONTRATTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO E DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO NEI SUOI CONFRONTI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO - ANCHE NEI SUOI CONFRONTI - ESCLUSIONE.*
Qualora l'oggetto della causa riguardi la risoluzione di un contratto unico con pluralita di parti, si verifica un'ipotesi di litisconsorzio necessario ed il giudice d'appello, in difetto d'impugnazione nei confronti di tutte le parti, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art 331 cod proc civ. l'integrazione del contraddittorio non dev'essere pero ordinata nei confronti della parte che abbia spontaneamente receduto dal contratto nel corso del giudizio di primo grado e nei cui confronti il giudice, con pronuncia non impugnata, abbia dichiarato cessata la materia del contendere. (V 2918/66, mass n 325510).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)