Sez. 3, Sentenza n. 2918 del 13/12/1966 (Rv. 325510 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - RISOLUZIONE DI CONTRATTO PLURILATERALE - MANCATA INTEGRAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - CASSAZIONE CON RINVIO A GIUDICE DI PARI GRADO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - RISOLUZIONE DI CONTRATTO PLURILATERALE - MANCATA INTEGRAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - CASSAZIONE CON RINVIO A GIUDICE DI PARI GRADO.*
La domanda di risoluzione di un contratto unico con pluralita di parti concreta un'ipotesi tipica di litisconsorzio necessario. Nella predetta ipotesi, qualora il giudice di appello ometta di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dello art. 331 cod. proc. civ., la sentenza di appello deve essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice di pari grado, affinche il giudizio abbia luogo a contraddittorio integro.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 1420, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)