diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 5272 del 06/02/1990 Ud. (dep. 09/04/1990) Rv. 183981 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - CONTEGNO ATTUOSO POST FACTUM - MODERNIZZAZIONE PER RIDURRE GLI INFORTUNI SUL LAVORO - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE - RATIO.*
Stato
decisa il 1990-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183981-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - CONTEGNO ATTUOSO POST FACTUM - MODERNIZZAZIONE PER RIDURRE GLI INFORTUNI SUL LAVORO - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE - RATIO.*

Il contegno attuoso post factum dell'imputato, il quale con una lunga opera di modernizzazione abbia agito in modo da ridurre l'incidenza degli infortuni sul lavoro, certamente apprezzabile e producente al fine di beneficiare delle attenuanti generiche o per conseguire, in conformità a quanto disposto dall'art. 133, secondo comma, n. 3 cod. pen., una più equa Determinazione della pena, non è tuttavia rapportabile al paradigma apprestato dalla norma di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. (attivo ravvedimento), la quale richiede l'eliminazione delle conseguenze di un reato, consumato, non il preventivo adoperarsi del reo per evitare la reiterazione di eventi della stessa indole. Infatti, la seconda situazione prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen. fa riferimento alla condotta del reo improntata ad eliminare o ad efficacemente attenuare le conseguenze dannose e pericolose del fatto; attività questa che deve essere posta in diretto rapporto con l'episodio delittuoso del quale, per effetto di spontaneo ravvedimento, l'autore tende a rimuovere gli effetti negativi. (Conf mass n. 167477).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)