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Sez. 1, Sentenza n. 623 del 03/12/1984 Ud. (dep. 16/01/1985) Rv. 167477 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - CONFESSIONE - IMPEDIMENTO DI FUTURI REATI - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE.*
Stato
decisa il 1984-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167477-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - CONFESSIONE - IMPEDIMENTO DI FUTURI REATI - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE.*

L'aver l'imputato con la propria confessione, svelato una trama delittuosa, e con ciò impedito futuri analoghi crimini non determina l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., poiché questa attiene alla struttura del fatto, al momento della commissione del reato, alle sue immediate conseguenze. Infatti, tutto ciò che attiene al post factum criminoso, allorché il reato ha ormai esaurito i suoi effetti immediati e diretti, tutto ciò che riguarda il mancato verificarsi o la procurata impossibilità del verificarsi di reati ulteriori, non è valutabile come ravvedimento attuoso, ma soltanto come ravvedimento, e quindi inquadrabile soltanto nei parametri di cui all'art. 133 e all'art. 62 bis cod. pen..*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)