Sez. 3, Sentenza n. 1333 del 27/04/1968 (Rv. 332926 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE-GIUDIZIALE - ATTO DI CITAZIONE - SUSSISTENZA - LIMITAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONFESSIONE-GIUDIZIALE - ATTO DI CITAZIONE - SUSSISTENZA - LIMITAZIONE.*
Essendo la citazione di parte, le dichiarazioni in essa contenute sono qualificate dall''animus confitentì e costituiscono, di conseguenza, confessione giudiziale nei confronti di coloro cui l'atto e notificato. Pero, non puo attribuirsi al comportamento della parte, che abbia, con la domanda giudiziale, indicato, a fondamento della sua pretesa, determinati fatti e circostanze, valore di confessione giudiziale idonea ad escludere la verita di altri fatti, diversi da quelli gia indicati e con questi non incompatibili.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)