Sez. L, Sentenza n. 8055 del 24/07/1999 (Rv. 528951 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Modifica della domanda, delle eccezioni o delle conclusioni precedentemente formulate e proposizione di nuove eccezioni - Ammissibilità - Fattispecie relativa a regime precedente alla riforma introdotta con la legge n. 353 del 1990.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Benché l'opponente ad ordinanza di ingiunzione di pagamento ex legge n. 689 del 1981 di una sanzione amministrativa (opposizione che non è regolata dal rito del lavoro) non possa modificare, di regola, la "causa petendi" fatta valere con l'atto d'opposizione e il giudice non possa rilevare d'ufficio gli eventuali vizi di nullità del provvedimento opposto o del procedimento ad esso sotteso ove non espressamente denunziati, è però possibile che l'opponente stesso - per il combinato disposto degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. (nel regime precedente alla riforma introdotta con la legge n. 353 del 1990) - modifichi la domanda, le eccezioni o le conclusioni precedentemente formulate o proponga nuove eccezioni che non siano precluse da specifiche disposizioni di legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)