Sez. 1, Sentenza n. 824 del 28/01/1998 (Rv. 511991 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Legittimo impedimento a comparire dell'opponente - Mancata comunicazione al Pretore entro l'udienza fissata - Conseguente convalida dell'ordinanza opposta - Deduzione successiva dell'impedimento, in sede di ricorso per Cassazione - Ammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione emessa dall'autorità amministrativa per il pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa, l'esistenza del legittimo "impedimento a comparire", che non sia stato portato a conoscenza del pretore entro l'udienza fissata per la comparizione delle parti, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)