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Sez. 1, Sentenza n. 824 del 28/01/1998 (Rv. 511991 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Legittimo impedimento a comparire dell'opponente - Mancata comunicazione al Pretore entro l'udienza fissata - Conseguente convalida dell'ordinanza opposta - Deduzione successiva dell'impedimento, in sede di ricorso per Cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511991-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione emessa dall'autorità amministrativa per il pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa, l'esistenza del legittimo "impedimento a comparire", che non sia stato portato a conoscenza del pretore entro l'udienza fissata per la comparizione delle parti, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)