Sez. 2, Sentenza n. 2825 del 24/11/1967 (Rv. 330404 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO ESTIVO - INAPPLICABILITA AI PROCEDIMENTI CAUTELARI - RICORSO PER CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO ESTIVO - INAPPLICABILITA AI PROCEDIMENTI CAUTELARI - RICORSO PER CASSAZIONE.*
Poiche le cause relative ai procedimenti cautelari devono, a norma dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario approvato con R.d. 30 gennaio 1941 n.12, essere trattate anche durante il periodo feriale e poiche, d'altra parte, la sospensione estiva dei termini processuali (dal 1 agosto al 15 settembre) prevista nella l.14 luglio 1965 n.818 non si applica, per disposizione esplicita contenuta nella legge medesima, ai procedimenti indicati nell'art. 92 del citato ordinamento giudiziario ancorche di Competenza del pretore o del conciliatore, il termine per impugnare con ricorso per Cassazione una sentenza d'appello, emessa in esito a ricorso al pretore per denunzia di nuova opera (-denunzia fondata, peraltro, nella specie su ragione possessoria-), non rimane sospeso durante il periodo estivo e, pertanto, a norma degli artt. 325 e 326 cod.proc. civ., esso scade inderogabilmente il sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza impugnata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)