Sez. 2, Sentenza n. 3933 del 25/11/1975 (Rv. 378199 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - AZIONI DI NUNCIAZIONE - FASE SUCCESSIVA ALLA PRIMA CAUTELARE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - AZIONI DI NUNCIAZIONE - FASE SUCCESSIVA ALLA PRIMA CAUTELARE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
Nelle azioni di nunciazione, esaurita la prima fase del procedimento, avente natura cautelare, nella seconda fase, che non ha tale natura, si verifica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale disposta dall'art 1 della legge 14 luglio 1965, n 818, non essendo applicabile l'art 3 della stessa legge. (Conf 3066/74, mass n 371523; V 1367/70, mass n 347097; (V 2825/67, mass n 330404).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 689, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)