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Sez. U, Sentenza n. 2 del 04/01/1975 (Rv. 373090 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - PEREQUAZIONE TRIBUTARIA - GATT - PRINCIPIO DELLA PARITA TRIBUTARIA - ACQUAVITE ITALIANA - ESENZIONE DAL DIRITTO ERARIALE - INAPPLICABILITA AL COGNAC FRANCESE - COMPARAZIONE DEI CARICHI FISCALI - DISPARITA TRIBUTARIA DEI DUE PRODOTTI - COMPUTABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373090-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - PEREQUAZIONE TRIBUTARIA - GATT - PRINCIPIO DELLA PARITA TRIBUTARIA - ACQUAVITE ITALIANA - ESENZIONE DAL DIRITTO ERARIALE - INAPPLICABILITA AL COGNAC FRANCESE - COMPARAZIONE DEI CARICHI FISCALI - DISPARITA TRIBUTARIA DEI DUE PRODOTTI - COMPUTABILITA - ESCLUSIONE.*

L'acquavite di vino italiana, siccome classificata tra gli spiriti di seconda categoria, esente dal diritto erariale, che invece colpisce le acquaviti importate, quale il cognac, che sono soggette al regime fiscale dell'alcool etilico in genere. Tale disparita di trattamento, tuttavia esistendo gia alla data del 10 ottobre 1949 ed essendo quindi giustificata dalla riserva limitativa formulata dall' Italia nell'aderire all'accordo GATT, non va considerata, agli effetti dell'art quarto di tale accordo, nel raffronto comparativo degli oneri fiscali complessivi, e pertanto la relativa voce nei limiti in cui essa incideva sul prodotto estero alla data suindicata, non puo farsi rientrare nel costo fiscale del prodotto stesso, che e tenuto percio a sopportarlo a parte e fuori conto rispetto all'esente prodotto italiano. (V 1772/72, mass n 358740).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 01/03/1937 num. 226 art. 7, Legge 05/04/1950 num. 295, Tratt. Internaz. 10/03/1955 num. 4, DPR 26/06/1965 num. 723

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)