Sez. U, Sentenza n. 1773 del 08/06/1972 (Rv. 358740 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - SOVRAIMPOSTA DI FABBRICAZIONE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - ACQUAVITI DI VINO NAZIONALE - ESENZIONE DAL DIRITTO ERARIALE - APPLICABILITA AL COGNAC PROVENIENTE DALL'AREA GATT - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - SOVRAIMPOSTA DI FABBRICAZIONE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - ACQUAVITI DI VINO NAZIONALE - ESENZIONE DAL DIRITTO ERARIALE - APPLICABILITA AL COGNAC PROVENIENTE DALL'AREA GATT - ESCLUSIONE.*
La esenzione, secondo le norme vigenti, delle acquaviti di vino nazionali dal diritto erariale non importa di per se un'identica esenzione, riguardo ai prodotti similari (cognac) provenienti dall'area GATT (accordo di Ginevra del 30 ottobre 1947), perche il principio della parita di trattamento tra prodotti di consumo italiani e prodotti di consumo importati in Italia da altri stati contraenti, previsto dall'art 3 dell'accordo, deve essere osservato con riguardo al carico tributario complessivo per il prodotto considerato e non gia al carico rapportato ad ogni singolo tributo ed ad ogni singola aliquota, ossia va inteso come principio di parita sostanziale tra le due imposizioni tributarie, quella sui prodotti importati e quella sui prodotti nazionali.*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 10/10/1949, Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 3, Tratt. Internaz. 10/03/1955
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)