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Sez. 3, Sentenza n. 16054 del 29/07/2015 (Rv. 636182 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE | Diffamazione a mezzo stampa - Sanzione pecuniaria ex art. 12 della l. n. 47 del 1948 - Rapporto con il risarcimento del danno - Presupposti per l'applicazione - Accertamento della sussistenza del reato - Conseguenze - Irrogazione alla società editrice - Esclusione - Al direttore responsabile - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636182-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE

La sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 12 della l. n. 47 del 1948 nell'ipotesi di diffamazione commessa col mezzo della stampa, si aggiunge senza sostituirsi al risarcimento del danno causato dall'illecito diffamatorio, e presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, sicché non può essere comminata alla società editrice e può esserlo, invece, al direttore responsabile, purché la sua responsabilità sia dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo della pubblicazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Legge 08/02/1948 num. 47 art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)