Sez. 3, Sentenza n. 14485 del 07/11/2000 (Rv. 541462 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE | Sanzione pecuniaria ex art. 12 legge n. 48 del 1947 - Irrogazione nei confronti del direttore responsabile - Presupposti - Necessario accertamento della sussistenza del reato - Conseguenze.
RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE
L'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 legge n. 47 del 1948, nell'ipotesi di diffamazione commessa col mezzo della stampa, presuppone l'accertamento della sussistenza, a carico del direttore responsabile, di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione. Essa pertanto non può essere comminata ove la responsabilità del direttore responsabile sia dichiarata per omesso controllo colposo della pubblicazione, e non per concorso doloso nel reato di diffamazione.
Riferimenti normativi: Legge 08/02/1947 num. 48 art. 12, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)