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Sez. 3, Sentenza n. 994 del 10/04/1970 (Rv. 346489 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - OGGETTIVI - IN GENERE - ACCERTAMENTI CONTENUTI NELLA MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346489-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - OGGETTIVI - IN GENERE - ACCERTAMENTI CONTENUTI NELLA MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*

A norma dell'art 2909 cod civ, l'accertamento che fa stato ad ogni effetto tra le parti non e la statuizione che emerga dalla risoluzione del punto o dei punti della controversia sui quali le parti stesse si siano trovate in posizione di aperto ed effettivo conflitto, ma il risultato d'ordine processuale e sostanziale di tutto il procedimento che con la sentenza passata in giudicato ha risolto quel conflitto. L'ambito di estensione del giudicato sostanziale si Forma dunque non soltanto su quello che e stato oggetto di contrasto reale, ma su tutto cio che il giudice ha ritenuto certo, fosse o pur no controverso tra le parti, purche tale accertamento sia cosi necessariamente ed inscindibilmente collegato con la statuizione finale da doversi ritenere che non costituisca una semplice affermazione incidenter tantum di un presupposto logico della decisione, bensi oggetto esso stesso di statuizione. (Conf 994-69, massima n 339445).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)