Sez. 2, Sentenza n. 994 del 27/03/1969 (Rv. 339445 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - OGGETTIVI - IN GENERE - ACCERTAMENTI CONTENUTI NELLA MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - OGGETTIVI - IN GENERE - ACCERTAMENTI CONTENUTI NELLA MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
A norma dell'art. 2909 cod.civ., l'accertamento che fa stato ad ogni effetto tra le parti non e la sola statuizione che emerga dalla risoluzione del punto o dei punti della controversia sui quali le parti stesse si sono trovate in posizione di aperto ed effettivo conflitto, ma il risultato d'ordine processuale e sostanziale di tutto il procedimento che con la sentenza passata in giudicato ha risolto quel conflitto. L'ambito di estensione del giudicato sostanziale si Forma dunque non soltanto su quello che e stato oggetto di contrasto reale, ma su tutto cio che il giudice ha ritenuto certo - fosse oppur no controverso tra le parti - purche tale accertamento sia cosi inscindibilmente e necessariamente collegato con la statuizione finale da doversi ritenere che non costituisca una semplice affermazione incidenter tantum di un presupposto logico della decisione, bensi oggetto esso stesso di statuizione. (V. N. 2836-68, massima n. 335511 n.2531-67, massima n. 329865 n. 928-67, massima n. 327155).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)