Sez. L, Sentenza n. 4824 del 01/06/1987 (Rv. 453463 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - NOTIFICA DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO ESEGUITO SENZA LA RELATIVA ISTANZA DI PARTE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - NOTIFICA DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO ESEGUITO SENZA LA RELATIVA ISTANZA DI PARTE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
A norma del terzo comma dell'art. 156 cod. proc. civ., la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, eseguita senza la relativa istanza di parte, non può essere pronunciata nel caso in cui il convenuto, pur non essendosi tempestivamente costituito ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ., si sia presentato personalmente, assistito dal difensore, alla prima udienza di discussione ed abbia mostrato, attraverso le risposte al libero interrogatorio, di essere venuto regolarmente a conoscenza del giudizio instaurato nei suoi confronti. (V 2847/78, mass n 392267).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)