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Sez. 3, Sentenza n. 4226 del 20/10/1989 (Rv. 463904 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - NOTIFICA DELLA CITAZIONE ESEGUITA SENZA LA RELATIVA ISTANZA DI PARTE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463904-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - NOTIFICA DELLA CITAZIONE ESEGUITA SENZA LA RELATIVA ISTANZA DI PARTE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

A norma del comma terzo dell'art. 156 cod. proc. civ., la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio eseguita senza la relativa istanza di parte non può essere pronunciata nel caso in cui il convenuto costituendosi in giudizio e facendosi rappresentare nell'udienza di discussione da un difensore, abbia dimostrato di essere venuto regolarmente a conoscenza di un giudizio instaurato nei suoi confronti dall'attore e del nome del difensore, in quanto indicato nella procura a margine dell'atto notificatogli. (Conf 4824/87, mass n 453463).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)