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Sez. 2, Ordinanza n. 16973 del 20/06/2024 (Rv. 671704-01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Mediazione - Diritto alla provvigione - Presupposti - Identità delle parti cui l’affare è stato proposto e quelle tra le quali è stato concluso - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671704-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE

Il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria - che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso - e quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in parte qua, in forza dell'accertato collegamento di affinità tra la persona fisica nonché amministratore della società venditrice conferente l'incarico di mediazione e la stessa società venditrice, aveva riconosciuto il diritto alla provvigione ritenendolo dovuto dal solo amministratore della società).

Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)