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Sez. 2 - , Sentenza n. 6552 del 16/03/2018 (Rv. 647854 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Mediazione – Diritto alla provvigione - Presupposti - Identità delle parti cui l’affare è stato proposto e quelle tra le quali è stato concluso - Necessità - Esclusione – Condizioni.
Stato
decisa il 2018-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647854-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE

Il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria - che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso - e quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)