Sez. U, Sentenza n. 3777 del 21/04/1994 (Rv. 486311 - 01)
Comune - Organi - In genere | Delibere consiliari concernenti l'elezione del Sindaco e della Giunta e di risposta ai chiarimenti richiesti dal CORECO - Impugnazione da parte dei componenti neo eletti della Giunta - Giurisdizione del giudice amministrativo - Previsione di termini e modalità diversi da quelli disposti per altri controlli - Influenza - Esclusione.
Comune - Organi - In genere
L'art. 34.7 della legge n. 142 del 1990 sottopone al controllo di legittimità del CORECO le delibere del Consiglio Comunale concernenti la nomina del Sindaco e della Giunta, senza che il potere di annullamento delle stesse, comportante l'esautoramento della Giunta, non del Consiglio Comunale, interferisca con l'esercizio del controllo su quest'ultimo organo, riservato all'autorità centrale (art. 39.1 legge citata). Pertanto, in relazione all'impugnazione, da parte dei componenti neo eletti di una Giunta comunale, dei provvedimenti con cui il CORECO annulli le delibere consiliari concernenti l'elezione del Sindaco e della Giunta e quella di risposta ai chiarimenti richiesti dal predetto organo di controllo, a norma dell'art. 46.4, legge citata, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo (in primo grado, del T.A.R.), non vertendosi in materia di controlli riservati all'amministrazione statale e non rilevando, al fine dell'esistenza del descritto potere di annullamento, la previsione di termini e modalità diversi da quelli disposti per il controllo sugli altri atti degli enti territoriali, in quanto l'utilizzo, da parte del CORECO, di tali ultimi termini e modalità (art 464 citato) anche nell'esercizio del controllo di legittimità sull'elezione della Giunta può dare luogo soltanto ad una questione di cattivo esercizio, non già di carenza, di potere amministrativo. (Vedi Consiglio Stato, ad plenaria, sent. 10/93 P.D. 931122, sulla seconda parte).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 34, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 39, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)