Sez. U, Sentenza n. 1157 del 29/01/1993 (Rv. 480572 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - In genere | Decadenza dalla carica di consigliere comunale per incompatibilità - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - In genere
Spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di decadenza dalla carica di consigliere comunale per incompatibilità, in forza della disposizione speciale di cui all'art. 9 bis del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 - aggiunto dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147 -, non modificata dall'art. 7 della successiva legge n. 142 del 1990, il quale, nella parte in cui stabilisce che "ciascun elettore può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che spettano al comune", ha l'effetto di estendere le ipotesi di azione popolare, riconoscendo al cittadino, in quanto elettore di un determinato comune, il potere di far valere le situazioni giuridiche soggettive a quest'ultimo spettanti, ed aventi la consistenza dell'interesse legittimo, davanti al giudice delle situazioni stesse, mentre lascia inoltrata la competenza del giudice ordinario all'esercizio della giurisdizione attinente al diritto soggettivo di elettorato passivo, quale situazione giuridica implicata dalle suddette controversie.
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 9 bis CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 5, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)