Sez. 3, Sentenza n. 25412 del 12/11/2013 (Rv. 628707 - 01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Mancato pagamento di una rata di mutuo - Conseguenze.
CREDITO - CREDITO FONDIARIO
In tema di credito fondiario, il mancato pagamento di una rata di mutuo comporta, ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, e dell'art. 16 della legge 6 giugno 1991, n. 175 - così come avviene ai sensi dell'art. 38 del r.d.l. 16 luglio 1905 n. 646 - l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento.
Riferimenti normativi: DPR 21/01/1976 num. 7 art. 14, Legge 06/06/1991 num. 175 art. 16, Regio Decr. Legge 16/07/1905 num. 646 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)