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Sez. 3 - , Sentenza n. 96 del 04/01/2022 (Rv. 663501 - 02)

MUTUO - ESTINZIONE - IN GENERE | Mutuo fondiario - Esercizio della condizione risolutiva ex art. 15 del d.P.R. n. 7 del 1976 in caso di inadempimento del mutuatario - Conseguenze - Risoluzione del rapporto di mutuo - Obblighi del mutuatario - Rate non ancora scadute - Computo degli interessi. OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI - In genere.
Stato
decisa il 2022-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663501-02

MUTUO - ESTINZIONE - IN GENERE

In tema di mutuo fondiario, l'esercizio, da parte dell'istituto di credito mutuante, della condizione risolutiva prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 7 del 1976 (applicabile "ratione temporis" alla fattispecie) nell'ipotesi di inadempimento del mutuatario, determina la risoluzione del rapporto di mutuo, con la conseguenza che il mutuatario deve provvedere, oltre che al pagamento integrale delle rate già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata), alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle rate a scadere, dovendosi calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 1224, comma 1, c.c..

Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 com. 1, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456, DPR 21/01/1976 num. 7 art. 14, DPR 21/01/1976 num. 7 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)