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Sez. L, Sentenza n. 6376 del 09/12/1980 (Rv. 410121 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410121-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Il nuovo rito del lavoro, innovando la precedente normativa, ha stabilito, ai fini della concentrazione del processo, che tutte le domande e le eccezioni devono essere proposte dal convenuto nella memoria di Costituzione (art 416 cod proc civ), con la conseguenza che egli non puo proporre in appello eccezioni che non abbia proposto in primo grado. E, pertanto, improponibile per la prima volta in appello l'eccezione di prescrizione, trattandosi di un controdiritto che solo la parte puo azionare e non di una semplice contestazione della fondatezza della domanda. (V 4728/77, mass 388341).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)