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Sez. L, Sentenza n. 4728 del 05/11/1977 (Rv. 388341 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - NUOVE ECCEZIONI GIA PRECLUSE IN PRIMO GRADO PER INTERVENUTA DECADENZA EX ART 416 COD PROC CIV - INAMMISSIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388341-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - NUOVE ECCEZIONI GIA PRECLUSE IN PRIMO GRADO PER INTERVENUTA DECADENZA EX ART 416 COD PROC CIV - INAMMISSIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IRRILEVANZA.*

L'art 416, comma secondo, cod proc civ, nel nuovo testo di cui all'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, stabilisce che il convenuto ha l'Onere di proporre le domande riconvenzionali e le eccezioni nella memoria difensiva a pena di decadenza. E pertanto inammissibile la proposizione in grado di appello di nuove eccezioni, gia precluse in primo grado per l'intervenuta decadenza: ed infatti l'art 437 cod proc civ vieta espressamente di proporre in appello nuove domande o eccezioni. Il predetto divieto e di ordine pubblico, in quanto la legge intende lasciare immutato in secondo grado il thema decidendi, e percio l'inammissibilita di nuove domande e nuove eccezioni dev'essere rilevata d'ufficio, a nulla rilevando l'accettazione del contraddittorio. (V 1657/77, mass n 385369).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)