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Sez. 1, Sentenza n. 12213 del 11/12/1993 (Rv. 484686 - 01)

Sanzioni amministrative - Principi comuni - Sanzione amministrativa - Pluralità di violazioni | Violazioni previste dal d.P.R. n. 162 del 1965 nella preparazione e commercio dei mosti vini e aceti - Continuazione ex art. 5, comma terzo "quater", del D.L. n. 370 del 1987 - Fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484686-01

Sanzioni amministrative - Principi comuni - Sanzione amministrativa - Pluralità di violazioni

In tema di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal d.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162 (contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), la disposizione di cui all'art. 5, comma terzo "quater", del D.L. 7 settembre 1987 n. 370 (nel testo risultante dalla legge di conversione 4 novembre 1987 n. 460), sulla cosiddetta continuazione, non ha efficacia retroattiva, in mancanza di una espressa norma in tal senso contenuta nei citati provvedimenti; né detta disposizione è applicabile ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore per applicazione analogica del principio contenuto nell'art. 2, terzo comma, del codice penale, in quanto legge più favorevole, atteso che l'art. 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ha recepito il principio della irretroattività delle norme sanzionatorie amministrative.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., DPR 12/02/1965 num. 162 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 07/09/1987 num. 370 art. 5, Legge 04/11/1987 num. 460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)