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Sez. 2, Sentenza n. 8496 del 28/05/2012 (Rv. 622458 - 01)

COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI | Sanzioni amministrative - Violazioni previste dal d.P.R. n. 162 del 1965 nella preparazione e commercio dei mosti, vini e aceti - Disposizione di cui all'art. 24 del citato d.P.R. - Effetti - Presunzione di destinazione alla vendita o al consumo di prodotto non sottoposto ai controlli preventivi - Condizioni - Contrasto con l'art. 24 Cost. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622458-01

COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI

In tema di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), la disposizione di cui all'art. 24 del citato d.P.R., ove applicabile "ratione temporis", nella parte in cui pone una presunzione di destinazione alla vendita o al consumo dei mosti e dei vini in bottiglia o in altri recipienti, di contenuto non superiore a sessanta litri, muniti di chiusura di garanzia, anche se detenuti nelle cantine e negli stabilimenti enologici dei produttori e dei commercianti all'ingrosso, ed anche se privi delle indicazioni di cui al successivo art. 25, ha la finalità di prevenire, in un momento successivo alla produzione ed antecedente alla concreta immissione in commercio l'illegittimo avvio al consumo di un prodotto non sottoposto ai prescritti preventivi controlli. Tale disposizione, non dettando, sul piano processuale, una presunzione "iuris et de iure" di colpevolezza, non viola in alcun modo l'art. 24 Cost., posto che la condotta tipica vietata (nella cui prospettiva vanno valutate le garanzie della difesa) consiste, sotto il profilo sostanziale, proprio nella detenzione di vino già imbottigliato e sigillato, proveniente da partite non previamente soggette alla prescritte analisi, e non anche in quella, pur sanzionata, ma diversa ed alternativa, di già avvenuta immissione in commercio dello stesso.

Riferimenti normativi: DPR 12/02/1965 num. 162 art. 24, DPR 12/02/1965 num. 162 art. 25, Costituzione art. 24, Legge 20/02/2006 num. 82 art. 12, Legge 20/02/2006 num. 82 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)