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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 19345 del 29/09/2015 (Rv. 637166 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE | Procedimento sommario di cognizione - Ricorso privo dell'avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. - Effetti - Differimento dell'udienza - Sufficienza - Rinnovazione del ricorso comunque irritualmente operata - Effetti invalidanti - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637166-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE

In materia di procedimento sommario di cognizione, il mancato avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. nel ricorso introduttivo, applicabile ex art. 702 bis c.p.c., comporta, ove il convenuto si sia costituito lamentandone la mancanza, non la rinnovazione dell'atto, ma il semplice spostamento d'udienza ex art. 164, comma 3, c.p.c., così da consentire alla parte di perfezionare la propria difesa senza incorrere in preclusioni e decadenze; ove, peraltro, tale differimento sia attuato mediante la rinnovazione del ricorso e della sua notificazione, si è in presenza di un'attività processuale sovrabbondante, la cui irregolarità formale (nella specie, per essere stato notificato l'atto alle parti personalmente e non al loro difensore costituito) non produce effetti invalidanti in base al principio "utile per inutile non vitiatur".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 n. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)