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Sez. 3, Sentenza n. 6820 del 13/05/2002 (Rv. 554356 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Atto di appello - Mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ. - Nullità - Potere - dovere del giudice di dichiararla di ufficio, in difetto di costituzione del convenuto, anche in sede di decisione - Sussistenza - Rinnovazione dell'atto - Conseguente sanatoria "ex tunc" - Sussistenza - Inammissibilità dell'appello - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554356-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ

Qualora l'atto introduttivo del giudizio di appello non contenga l'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., il giudice (in mancanza di costituzione dell'appellato) ne dichiara la nullità e ne ordina la rinnovazione, anche dopo la prima udienza di trattazione (prevista dall'art. 350, secondo comma, cod. proc. civ., ma non costituente limite preclusivo, potendo e dovendo il giudice rilevare la nullità dell'atto anche in sede di decisione e disporne, quindi, la rinnovazione prevista in via generale dall'art. 162 dello stesso codice); la rinnovazione dell'atto comporta la sanatoria della nullità con effetto retroattivo - rimanendo conseguentemente esclusa l'ulteriore sanzione dell'inammissibilità - ai sensi dell'art. 164, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353, che non è incompatibile con la disciplina del procedimento di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 n. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 com. 2, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)