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Sez. 3, Sentenza n. 33297 del 10/05/2005 Ud. (dep. 13/09/2005) Rv. 232186 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Violazioni paesaggistiche - Condono di cui alla Legge n. 308 del 2004 - Ambito di riferibilità - Individuazione.
Stato
decisa il 2005-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232186-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)

In tema di tutela del paesaggio, ai fini della applicabilità del cd. condono paesaggistico introdotto dall'art. unico, comma trentasettesimo, della Legge 15 dicembre 2004 n. 308, devono ritenersi sussistere gli stessi limiti previsti dall'art. 32, comma secondo lett. a), del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, ai sensi del quale nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici la sanatoria è possibile soltanto per gli interventi edilizi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), atteso che la non estensibilità dei limiti in questione al condono paesaggistico potrebbe comportare la estinzione dei reati paesaggistici, prevista dalla citata legge n. 308 del 2004, ma la sopravvivenza di quelli urbanistici con i conseguenti obblighi ripristinatori in forma specifica.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 com. 26 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)