Sez. 3, Sentenza n. 45597 del 26/10/2007 Ud. (dep. 06/12/2007) Rv. 238274 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Violazioni paesaggistiche - Condono di cui alla L. n. 308 del 2004 - Ambito di riferibilità - Individuazione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)
In tema di tutela del paesaggio, ai fini dell'applicabilità del cosiddetto condono paesaggistico devono ritenersi sussistere gli stessi limiti previsti dall'art. 32, comma secondo, lett. a) del D.Lgs. n. 269 del 2003, ai sensi del quale, nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali, a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici, la sanatoria è possibile solo per gli interventi edilizi di minore rilevanza, quali i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria.
Riferimenti normativi: Legge 22/01/2004 num. 41 art. 146, Legge 22/01/2004 num. 41 art. 181, Legge 15/12/2004 num. 308 art. 1 com. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)