Sez. 3, Sentenza n. 37120 del 11/05/2005 Cc. (dep. 13/10/2005) Rv. 232175 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Natura reale - Avvenuta vendita a terzi dell'immobile - Rilevabilità - Esclusione.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
L'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reati edilizi, ex art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ha carattere reale e ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso, nè la sua operatività può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile, con la sola conseguenza che l'acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)