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Sez. 3, Sentenza n. 37051 del 08/07/2003 Cc. (dep. 29/09/2003) Rv. 226319 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Esecuzione - Immobile locato a terzi - Rilevanza in sede penale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226319-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA

In tema di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto ex art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non assume rilievo la circostanza che l'immobile oggetto della demolizione risulti locato a terzi, stante la possibilità da parte del conduttore di ricorrere agli strumenti civilistici per fare ricadere in capo ai soggetti responsabili dell'attività abusiva gli eventuali effetti negativi sopportati in via pubblicistica.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)