Sez. 3, Sentenza n. 3319 del 04/06/1985 (Rv. 440992 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE - LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ DI DUE CONIUGI - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO LOCATIZIO PROPOSTA DAL CONIUGE DIVERSO DA QUELLO CHE HA ASSUNTO LA QUALITÀ DI LOCATORE - LEGITTIMAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI RAPPORTO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE - LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ DI DUE CONIUGI - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO LOCATIZIO PROPOSTA DAL CONIUGE DIVERSO DA QUELLO CHE HA ASSUNTO LA QUALITÀ DI LOCATORE - LEGITTIMAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI RAPPORTO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA.*
Qualora la risoluzione del rapporto di locazione venga domandata da un coniuge diverso da quello che ha contrattualmente assunto la qualità di locatore, il riconoscimento della legittimazione dell'istante postula, oltre alla ricorrenza di un consenso, anche presunto, di detto locatore, la dimostrazione della comproprietà dei coniugi medesimi del bene locato, e, pertanto, ove si tratti di rapporto anteriore all'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151, con conseguente inapplicabilità del regime di comunione legale fissato da tale legge, la prova del titolo costitutivo della comproprietà medesima (quale la convenzione contemplata dall'allora vigente art. 228 cod. civ.). (V 4969/83, mass n 429844).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 228, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 180, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)