Sez. 3, Sentenza n. 4969 del 18/07/1983 (Rv. 429844 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - LOCAZIONE STIPULATA DA UNO DEI CONIUGI, IN QUALITÀ DI CONDUTTORE, IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE E SUCCESSIVAMENTE ALLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA ALL'AZIONE DI RECESSO - SPETTANZA AL SOLO CONIUGE STIPULANTE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - LOCAZIONE STIPULATA DA UNO DEI CONIUGI, IN QUALITÀ DI CONDUTTORE, IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE E SUCCESSIVAMENTE ALLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA ALL'AZIONE DI RECESSO - SPETTANZA AL SOLO CONIUGE STIPULANTE.*
L'art. 180, secondo comma, cod. civ. (nel testo risultante a seguito della modifica apportata dalla legge n. 151 del 1975) attribuisce a ciascuno dei coniugi il diritto alla stipula congiunta dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, ma non comporta l'ingresso ipso iure, nel contratto stipulato dall'altro coniuge, del coniuge pretermesso il quale, ove non intenda chiedere l'annullamento dell'atto, può convalidare lo stesso (art. 184), acquistando così la qualità di parte nel rapporto contrattuale e quella di litisconsorte necessario nelle azioni proposte contro il coniuge che ha stipulato l'atto. Conseguentemente in Mancanza di tale convalida, legittimato passivo nella controversia diretta ad ottenere il recesso del locatore dal contratto di locazione ex art. 59 n. 1 della legge n. 392 del 1978 è unicamente il coniuge che ha stipulato il contratto, anche se la stipulazione sia successiva alla legge n. 151 del 1975 ed in regime di comunione legale. (V 6634/81, mass n 417490; (V 3946/80, mass n 407842).*
Riferimenti normativi: Legge 19/05/1975 num. 151 art. 180, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 184, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)