Sez. 1, Sentenza n. 3742 del 02/06/1988 (Rv. 458997 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE - CONTRATTO STIPULATO DA UNA SOCIETÀ DI CAPITALI - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO SOCIO ALL'AZIONE DI NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE - CONTRATTO STIPULATO DA UNA SOCIETÀ DI CAPITALI - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO SOCIO ALL'AZIONE DI NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
L'Azione di nullità del contratto stipulato da una società di capitali, anche nelle ipotesi di nullità per illiceità dell'oggetto, della causa o dei motivi, non spetta al singolo socio, considerato che questi, rispetto al negozio posto in essere dall'ente munito di personalità giuridica, è terzo, non parte, e che, inoltre, l'eventuale incidenza negativa del contratto stesso si verifica in via diretta sulla società, e solo in via mediata sul singolo socio, e, quindi, non può integrare un suo interesse, come terzo, a far valere la nullità, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ. (salvi restando gli strumenti accordati al socio dall'ordinamento societario per influire sulla vita dell'ente od insorgere contro le sue determinazioni).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)