Sez. 2, Sentenza n. 82 del 07/01/2000 (Rv. 532727 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE | Atti compiuti dalla società - Interesse del socio - Tutela - Limiti - Natura adesiva dell'intervento del socio nelle cause riguardanti contratti conclusi dalla società - Effetti - Accoglimento della domanda - Configurabilità - Limiti - Fattispecie in tema di intervento del socio, diretto a far valere la simulazione di un contratto stipulato dalla società, nel giudizio promosso dall'amministratore della stessa ed avente ad oggetto l'annullamento per dolo di detto contratto.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE
Con riguardo agli atti compiuti da una società di capitali, il socio riceve una tutela diretta del proprio interesse a preservare il patrimonio sociale limitatamente ai propri rapporti interni con l'ente, e solo in alcuni casi (artt. 2377, 2379, 2408 cod.civ.), mentre, nei rapporti esterni, detta tutela è solo indiretta e mediata, non essendo egli portatore di un interesse autonomo rispetto a quello della società, ma assorbito in questo, e non potendo, quindi, esercitare un'azione individuale, ma solo aderire alle azioni proposte dalla società, a sostegno delle ragioni di questa. L'intervento in causa del socio, pertanto, non può essere qualificato, in tali ipotesi, come principale, ma solo come adesivo, e le domande da lui proposte possono essere accolte esclusivamente nei limiti in cui esse coincidono con quelle della società. Ne consegue che il socio di una società di capitali non può intervenire nella causa promossa dall'amministratore della stessa contro un altro soggetto, ed avente per oggetto l'annullamento per dolo di un contratto concluso tra la società e quel soggetto, proponendo autonoma domanda di simulazione nei confronti del medesimo contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2408
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)