diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9169 del 16/04/2013 (Rv. 626157 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Termini - Art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Modifica operata dall'art. 1, comma 417, della legge n. 311 del 2004 (nella versione anteriore all'ulteriore modifica introdotta dall'art. 1 del d.l. 106 del 2005) - Introduzione del principio della decadenza dall'azione esecutiva - Applicazione retroattiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626157-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, non può essere applicata retroattivamente la modifica normativa dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, operata dall'art. 1, comma 417, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (nella versione anteriore all'ulteriore modifica apportata dall'art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. in legge 31 luglio 2005, n. 156), che ha introdotto il principio della decadenza del concessionario dall'azione esecutiva, nel caso di mancata notifica della cartella esattoriale al contribuente entro un termine perentorio.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 1 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 417 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 156 CORTE COST., Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)