Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22436 del 03/11/2015 (Rv. 637949 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Termini di decadenza - Art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 "ratione temporis" vigente - Violazione - Nullità della procedura esecutiva - Esclusione - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, il termine per la notifica della cartella di pagamento, individuato nell'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo dall'art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 - applicabile "ratione temporis", anteriormente all'abrogazione ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 193 del 2001 - attiene unicamente al rapporto fra ente impositore ed esattore, e non rileva nei confronti del contribuente, sicché la sua violazione non comporta nullità della procedura esecutiva.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/04/2001 num. 193 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)