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Sez. L, Sentenza n. 2520 del 06/07/1976 (Rv. 381317 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - COMPARSA CONCLUSIONALE - GIUDIZIO PER LA PENSIONE D'INVALIDITA A COLTIVATRICE DIRETTA - ILLEGITTIMITA OD INVALIDITA DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI COLTIVATORI - DEDUZIONE CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE - PRECLUSIONE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381317-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - COMPARSA CONCLUSIONALE - GIUDIZIO PER LA PENSIONE D'INVALIDITA A COLTIVATRICE DIRETTA - ILLEGITTIMITA OD INVALIDITA DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI COLTIVATORI - DEDUZIONE CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE - PRECLUSIONE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*

Nella controversia promossa, per il riconoscimento della pensione di invalidita, da una coltivatrice diretta che risulti iscritta negli appositi elenchi dei lavoratori agricoli, l'istituto convenuto non puo, per la prima volta con la comparsa conclusionale, dedurre l'illegittimita di detta iscrizione, per difetto della qualita di coltivatrice diretta da parte dell'attrice, ne la pendenza, davanti al competente ufficio provinciale per i contributi unificati in agricoltura, di procedimento sull'invalidita dell'iscrizione medesima. Con la comparsa conclusionale, infatti, a norma dell'art 190 cod proc civ, non e consentito ampliare il thema decidendum fissato con la precisazione delle conclusioni, ne prospettare un'esigenza di sospensione del processo, ex art 295 cod proc civ, ove la pendenza della controversia pregiudiziale non sia stata dedotta e provata prima della rimessione della causa al collegio. (nella specie, trattavasi di comparsa conclusionale in giudizio di appello definito prima dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533). (V 1606/72, mass n 358404; (V 400/71, mass n 350000).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 24/09/1940 num. 1954 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 2 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 3 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 9, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 11, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)