Sez. 2, Sentenza n. 400 del 17/02/1971 (Rv. 350000 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - SUSSISTENZA DELLA CONTROVERSIA PREGIUDIZIALE - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE ISTANTE LA SOSPENSIONE - SODDISFACIMENTO - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - SUSSISTENZA DELLA CONTROVERSIA PREGIUDIZIALE - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE ISTANTE LA SOSPENSIONE - SODDISFACIMENTO - LIMITI.*
Ove gia non risulti acquisita al processo la prova che pende altra controversia, di carattere pregiudiziale, dalla cui definizione dipende la decisione della causa, incombe sulla parte che richiede la sospensione l'Onere di provare sia l'esistenza del rapporto di pregiudizialita tra le due cause, che la pendenza dell'asserita causa pregiudiziale e siffatto Onere, qualora vi sia l'opposizione dell'altra parte, puo e deve essere assolto, tanto nel giudizio di primo grado che nel giudizio di appello, (artt 184 e 345 cod proc civ), fino a quando l'istruttore non abbia rimesso la causa davanti al collegio, in conformita dei principi che regolano, in genere, la facolta di produrre nuovi documenti e di chiedere nuovi mezzi di prova nel nostro ordinamento processuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)