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Sez. L, Sentenza n. 6658 del 09/11/1983 (Rv. 431382 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI - TESTIMONI TARDIVAMENTE INDICATI SU CIRCOSTANZE COSTITUENTI OGGETTO DELLA PROVA GIÀ ESPLETATA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE- LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431382-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI - TESTIMONI TARDIVAMENTE INDICATI SU CIRCOSTANZE COSTITUENTI OGGETTO DELLA PROVA GIÀ ESPLETATA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE- LIMITI.*

Anche nel nuovo rito del lavoro, nonostante gli ampi poteri istruttori conferiti al giudice dall'art. 421 cod. proc. civ., devono essere rispettate le regole dettate, in materia di istruzione probatoria, dal precedente art. 420 e dalle Disposizioni, in quanto applicabili, del libro secondo del codice di procedura; pertanto, ammessa ed espletata una prova testimoniale dedotta dalle parti con rituale indicazione dei testi, non è consentito al giudice del lavoro, a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 257 cod. proc. civ., l'ammissione di testimoni indicati tardivamente da una delle parti su circostanze costituenti oggetto della prova già espletata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)