Sez. L, Sentenza n. 5095 del 08/09/1988 (Rv. 459871 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI - TESTIMONI TARDIVAMENTE INDICATI SU CIRCOSTANZE COSTITUENTI OGGETTO DELLA PROVA GIÀ ESPLETATA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - ESCUSSIONE DI TESTE TARDIVAMENTE INDICATO IN SOSTITUZIONE DI ALTRO DEBITAMENTE INDICATO MA NON ESAMINATO PERCHÉ AMMALATO - LEGITTIMITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI - TESTIMONI TARDIVAMENTE INDICATI SU CIRCOSTANZE COSTITUENTI OGGETTO DELLA PROVA GIÀ ESPLETATA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - ESCUSSIONE DI TESTE TARDIVAMENTE INDICATO IN SOSTITUZIONE DI ALTRO DEBITAMENTE INDICATO MA NON ESAMINATO PERCHÉ AMMALATO - LEGITTIMITÀ.*
Nel rito del lavoro, ammessa ed espletata una prova per testi, non è consentito al giudice di disporre successivamente neppure d'ufficio l'ammissione, al di fuori delle ipotesi previste dallo art. 257 cod. proc. civ., di testi indicati tardivamente dalle parti per essere sentiti sulle circostanze oggetto della prova già espletata. Tale principio, peraltro, non esclude che detto giudice, fuori delle condizioni di cui al citato art. 257 cod. proc. civ., possa disporre l'escussione di un teste (tardivamente indicato) in sostituzione di altro debitamente indicato che non sia stato possibile esaminare perché ammalato, rientrando ciò nei poteri istruttori conferiti al giudice dall'art. 421 cod. proc. civ. in relazione ad una prova testimoniale non ancora espletata. (V 6658/83, mass n 431382; (V 5897/81, mass n 416651).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)