Sez. 1, Sentenza n. 16204 del 19/08/2004 (Rv. 575955 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE | Scadenza del termine - Proroga disposta dall'art. 14 del decreto - legge n. 534 del 1987 - Applicabilità anche alle occupazioni in corso, ma non ancora prorogate.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE
In tema di occupazioni d'urgenza, la proroga di due anni disposta dall'art. 14 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47) trova applicazione in ogni caso di occupazione d'urgenza in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sia che l'occupazione fosse già stata prorogata una volta in base all'art. 1, comma quinto bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1985, n. 42), sia che questa fosse in corso ai sensi dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ma non ancora prorogata.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1984 num. 901 art. 1 CORTE COST., Legge 01/03/1985 num. 42 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/1987 num. 534 art. 14 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)