Sez. 1, Sentenza n. 10394 del 21/06/2012 (Rv. 623155 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Termini delle occupazioni d'urgenza e delle dichiarazioni di pubblica utilità - Pendenza alla data di entrata in vigore delle leggi n.42 del 1985, n.48 del 1988 e n.158 del 1991 - Proroga automatica di cinque anni con effetto retroattivo - Conseguenze - Termine di prescrizione dell'indennizzo per l'occupazione cosiddetta acquisitiva - Decorrenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di espropriazione per pubblica utilità, i termini delle occupazioni d'urgenza e delle dichiarazioni di pubblica utilità in corso alla data di entrata in vigore delle leggi 1° marzo 1985 n. 42, 29 febbraio 1988, n. 47, 20 maggio 1991, n. 158 sono stati da dette leggi prorogati, con effetto retroattivo, ai sensi dell'art. 4 della legge 1° agosto 2002 n. 166, e automaticamente di cinque anni. Pertanto il termine di prescrizione dell'indennizzo di natura risarcitoria per la sottrazione coattiva e illegittima dell'immobile (occupazione cosiddetta acquisitiva) inizia a decorrere dal quinquennio successivo all'iniziale scadenza del termine per l'occupazione temporanea.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 01/03/1985 num. 42 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 1988 art. 47, Legge 20/05/1991 num. 158 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 166 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)