Sez. 2, Sentenza n. 2112 del 22/10/1970 (Rv. 348234 - 01)
POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO SEMPLICE (NON VIOLENTO, NE CLANDESTINO; MANUTENZIONE RECUPERATORIA) - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE - DECORRENZA - ONERE DELLA PROVA.*
POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO SEMPLICE (NON VIOLENTO, NE CLANDESTINO; MANUTENZIONE RECUPERATORIA) - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE - DECORRENZA - ONERE DELLA PROVA.*
Il termine utile per l'esperimento dell'Azione di spoglio, nel caso in cui il possesso sia stato violato da un fatto posto in essere con piu Atti esecutivi collegati o connessi tra loro, in guisa da costituire una progressione del medesimo iter esecutivo, decorre dall'atto iniziale, a condizione che questi si riveli idoneo a concretare obiettivamente e subiettivamente uno spoglio. Spetta al ricorrente in reintegra l'Onere di provare che il fatto posto a fondamento dell'Azione e distinto e diverso da altri fatti analoghi accaduti precedentemente, richiamandosi ai quali il convenuto abbia eccepito l'improponibilita della domanda per l'avvenuto decorso del termine annuale. (V 1980'67, mass n 328984 1862'63 544'62 2535'61 919'60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)