Sez. 3, Sentenza n. 24592 del 06/04/2017 Ud. (dep. 18/05/2017) Rv. 270341 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Previo invito a comparire all'indagato per rendere l'interrogatorio - Interrogatorio non espletato - Nullità della richiesta - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE
Non è nulla la richiesta di rinvio a giudizio per violazione dell'art. 415-bis, comma terzo, cod. proc. pen. allorquando, ritualmente notificato l'avviso di conclusione delle indagini contenente l'invito a valersi della facoltà di rendere l'interrogatorio, quest'ultimo non sia stato espletato per il rifiuto dell'indagato di rispondere, o per la sua ingiustificata mancata presentazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la dedotta nullità in una fattispecie nella quale, fissata la data per l'interrogatorio, l'imputato non vi aveva presenziato senza addurre alcun impedimento di sorta ed era stata altresì ritenuta implicitamente irrilevante l'istanza di differimento ad altra data avanzata dal difensore di fiducia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 364 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)