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Sez. 2, Sentenza n. 21779 del 18/02/2014 Ud. (dep. 28/05/2014) Rv. 259708 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Avviso di conclusione delle indagini - Generica manifestazione di disponibilità dell'indagato ad essere interrogato - Mancato espletamento dell'atto - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259708-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE

L'art. 415 bis, comma terzo, cod. proc. pen. attribuisce all'indagato destinatario dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, il diritto potestativo di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio, con efficacia vincolante per il P.M. a pena di nullità di ordine generale a regime intermedio; detto diritto potestativo non può, tuttavia, ritenersi esercitato nei casi in cui l'indagato abbia formulato una generica manifestazione di disponibilità ad essere interrogato, il cui unico effetto è quello di devolvere al Pubblico Ministero la facoltà di valutare l'opportunità o meno di procedere all'interrogatorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)